Art. 11
Principi del quadro normativo
L’Archivio Storico, tenendo conto della particolare riservatezza delle fonti bancarie e dello stato di riordino dei fondi archivistici, garantisce il più largo accesso ai documenti, con osservanza della normativa vigente per i termini di consultabilità delle fonti, stabiliti in quarant’anni dalla loro origine per la generalità della documentazione, e in settant’anni in caso di documenti riservati relativi a situazioni puramente private delle persone (Codice deontologico; provvedimento n. 8/P del 14 marzo 2001 del Garante per la protezione dei dati personali, art. 10, e Codice dei Beni Culturali, D.L. n. 42/2004).
Il personale dell’Archivio Storico si attiene ai principi di libera fruibilità delle fonti, di correttezza e di non discriminazione verso gli utenti, nel rispetto delle norme previste dal summenzionato Codice deontologico agli artt. 1 e 5. Gli utenti che accedono alle fonti si assumono la responsabilità di un corretto trattamento e di un’appropriata divulgazione delle informazioni confidenziali e sensibili presenti nella documentazione, sottoscrivendo l’accettazione di quanto previsto dal Codice deontologico agli artt. 9-11.
L’Archivio Storico tutela, inoltre, i dati concernenti le situazioni patrimoniali dei clienti e gli aspetti individuali del rapporto di lavoro del personale delle banche, secondo le modalità previste dall’art.14 del presente regolamento.